Art. 43.
1. Per il compimento degli atti di notificazione, di esecuzione e di qualunque altro atto di competenza dell'ufficiale giudiziario non effettuato a mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta il rimborso di ogni spesa sostenuta e l'indennità di trasferta, nella seguente misura:
a) fino a 20 chilometri: 10 euro;
b) fino a 40 chilometri: 20 euro;
c) fino a 60 chilometri: 30 euro;
d) oltre 60 chilometri: 40 euro.
2. L'importo dell'indennità di trasferta è adeguato annualmente, in relazione alla
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variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
3. L'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario per il compimento degli atti è composta da una quota di reddito imponibile e da una quota di rimborso spese.
4. L'indennità di trasferta è personale, salvo accordi diversi stipulati nell'ambito dell'UNEP di appartenenza dell'interessato.